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Consulenza normativa per impianti termici a Genova

Quadro normativo impianti e generatori a gas

Il quadro normativo inerente gli impianti termici è articolato e complesso: Termocont a Genova fornisce un servizio di consulenza volto a chiarire e a definire tutti gli adempimenti necessari per avere un impianto a norma di legge. In questa sede ci limitiamo a ricordare la Norma UNI-CIG 7129/15, normativa principale di riferimento per gli apparecchi sotto i 35 Kw per ogni esigenza di progettazione, installazione e manutenzione, mentre dal punto di vista legislativo sono significative le disposizioni descritte nei paragrafi a seguire.

Gli impianti a gas catalogabili nelle categorie sotto i 35 Kw di portata termica (tipicamente definiti a uso domestico) e sopra questa soglia (definibili come centrali termiche) sono regolamentati, per gli aspetti di sicurezza, da norme UNI-CIG che generalmente vengono recepite con decreti ministeriali e pubblicati quindi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
Per quanto riguarda invece gli aspetti normativi relativi alle norme per la progettazione, il controllo, la manutenzione e la sicurezza degli apparecchi, dei condotti da fumo, dei condotti da gas e quant’altro inerente ogni generatore alimentato a combustibile solido o liquido si fa riferimento ad una serie di normative sempre emanate da UNI-CIG che regolamentano, insieme ai relativi decreti, anche le modalità di manutenzione e certificazione degli stessi.

Norme per la sicurezza degli impianti

Legge 5 marzo 1990, n. 46, detta 46/90 e suoi decreti di attuazione: regolamenta le normative pertinenti gli impianti tecnici civili quali: 

  • Impianti elettrici
  • Impianti elettronici (citofonici, radio televisivi ecc.)
  • Impianti di benessere (riscaldamento e climatizzazione)
  • Impianti idrosanitari
  • Impianti di adduzione di gas combustibili
  • Impianti di sollevamento persone (ascensori) 
  • Impianti di protezione contro l’incendio

La normativa definisce inoltre le figure professionali dei soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti (art. 2), nonché i requisiti tecnico-professionali di cui ciascuno di essi deve essere in possesso per essere abilitato allo svolgimento delle stesse (art. 3).

Il D.P.R. n. 447 del 6.12.1991 relativo agli obblighi di redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell’ambito delle rispettive competenze, per gli impianti di riscaldamento, climatizzazione ed antincendio.

Il D.P.R. 392/1994, “Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini dell’installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza“, introduce nuove modalità per la denuncia di inizio di attività da parte delle imprese abilitate alle attività di cui al titolo (art. 3), nonché nuovi criteri per l’effettuazione delle verifiche di cui all’art. 14, comma 1, della Legge 46/90 (art. 4).

Il D.P.R. 218/98 che prevede che “gli impianti per il trasporto e l’utilizzazione del gas combustibile …, esistenti alla data di entrata in vigore della legge stessa” (Legge 46/90, ossia a partire dal 13 marzo1990) “dovranno rispondere ai requisiti di sicurezza, di cui all’art. 2, entro il 31 dicembre 1998” (art. 1, comma 1).

Nel testo del Decreto sono specificati i requisiti minimi essenziali ai cui devono essere conformi gli impianti e gli edifici dove essi sono installati, ai fini del conseguimento degli scopi della legge 1083/71, sulla sicurezza dell’impiego del gas combustibile, in conformità delle norme tecniche UNI-CIG (art. 2); i criteri di verifica dei requisiti di sicurezza degli impianti, sempre nel rispetto delle predette norme (art. 3).

D.M. 12 Aprile 1996

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati dai combustibili gassosi. Il decreto regolamenta gli impianti termici di portata termica maggiore di 35 kW adibiti a climatizzazione e produzione acqua sanitaria.

Norme per il risparmio energetico e l’uso razionale dell’energia

Legge 9 gennaio 1991, n. 10

La Legge 10/91, in accordo con la politica energetica comunitaria, favorisce ed incentiva l’utilizzazione razionale dell’energia, il risparmio energetico nella produzione e nell’utilizzazione di manufatti, la riduzione dei consumi specifici nei processi produttivi, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, una più rapida sostituzione degli impianti nei settori a più elevata intensità energetica, al fine di migliorare i processi di trasformazione, ridurre i consumi, migliorare le condizioni di compatibilità ambientale e di qualità della vita.

DPR 26 Agosto 1993 n° 412/93 e DPR 551/99

Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione. l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n° 10, e successive modificazioni

D.M. 15 agosto 2005 N. 192

Recependo la direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia, il D. Lgs. mira a migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, contribuendo nel contempo a valorizzare ed integrare le fonti rinnovabili e la diversificazione energetica al fine di conseguire gli obiettivi nazionali posti dal protocollo di Kyoto. Si applica sui nuovi edifici. Vista la complessità del quadro normativo si consiglia comunque di contattarci nel caso ci siano necessità specifiche su tutti i temi normativi inerenti sicurezza, progettazione, dimensionamento, installazione, manutenzione e controllo dei suddetti impianti. 

Catasto impianti termici di Regione Liguria

Dall’11 gennaio 2016 è operativo il software Catasto impianti per la climatizzazione invernale ed estiva (CAITEL) di Regione Liguria. Da tale data, i Centri Assistenza Tecnica autorizzati da Regione Liguria possono effettuare l’accatastamento degli impianti e redigere i Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica e quindi certificare gli impianti termici secondo normativa vigente. Il sistema informativo consente inoltre al Responsabile Impianto, previa conoscenza del proprio codice catastale ed inserendo il suo codice fiscale, la verifica dello stato dell’impianto e della sua certificazione. 

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